Art. 7.
(Formazione).

      1. Il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, corsi di specializzazione di mediazione linguistica culturale, stabilendo i criteri generali riguardanti i requisiti per l'accesso, la durata e l'ordinamento didattico dei corsi medesimi.
      2. Per l'istituzione dei corsi di cui al comma 1 le università possono avvalersi della collaborazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni con comprovata esperienza nell'ambito della mediazione linguistica culturale.